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Finalmente, era ora che il poliziotto venisse scarcerato. Solo perchè ha fatto il suo dovere in servizio è stato sbattuto in carcere. Una vergogna!
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CIAO TUB!
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quindi la povera persona era in torto visto che è ben saputo che se non ti fermi all'alt della polizia come minimo sparano
Quindi come massimo cosa fanno?Ti buttano una bomba atomica per non esserti fermato all'alt?![]()
Non penso che una persona meriti di morire perche' non si fermi allo stop,e' troppo importante la vita di un essere umano...
E non penso neanche che la polizia abbia il potere di sparare sulla persona se questa non si ferma...
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CIAO TUB!
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E non penso neanche che la polizia abbia il potere di sparare sulla persona se questa non si ferma...
chiedi poi vediamo
perchè non provi a forzare un blocco poi vediamo che ti fanno.....dipende anche da blocco e blocco, certe volte ti becchi 1000 euro di multa e 10 punti sulla patente altre volte di peggio...possono sparare in aria o contro.
Articolo 192
Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.
1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono: - procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo; - ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada; - ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e della giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ¤71,00 a ¤286,00.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ¤1.128,00 a ¤ 4.515,00.
Si applica sempre la sanzione amm.va del comma 6 quando si tratta di posto di controllo.
Quella del comma 7 se trattasi di posto di blocco.
La differenza tra i due casi è semplice:
Il posto di controllo lo possono fare le pattuglie di loro iniziativa.
Il posto di blocco deve essere istituito dal Questore.
dopo ovviamente ci sono i giudici italiani che aiutano i criminali invece di chi fa il proprio lavoro
LADRO DI AUTOVETTURA INVESTE UN
VIGILE, L’AGENTE SPARA PER DIFENDERSI E
VIENE CONDANNATO
In data odierna si è celebrato il processo a carico dell’agente di Polizia Locale che era stato
precedentemente rinviato a giudizio con l’accusa di “tentato omicidio” a seguito dei fatti del
30/04/2004 quando, all’interno del parcheggio M.M. di Cascina Gobba, nell’intento di fermare un
ladro d’auto che l’aveva investito per sottrarsi all’arresto, per legittima difesa esplodeva dei colpi
contro l’autovettura, uno dei quali attingeva accidentalmente un braccio del malfattore.
Nel dibattimento il Pubblico Ministero derubricava il sopracitato reato in “lesioni colpose”
chiedendo la condanna dell’operatore di Polizia a mesi 3 di arresto.
I Giudici non ritenendo valida la tesi difensiva, nonché le richieste del P.M., hanno condannato
l’agente a 2 anni di reclusione e al pagamento come provvisionale di Euro 5.000,00, più.
ovviamente, le relative spese legali.
Il noto pregiudicato invece è stato condannato a 1 anno di reclusione solo per il furto
dell’autovettura, in quanto prosciolto dalle accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.
(pena peraltro sospesa grazie al recente INDULTO).
Il SULPM di Milano nell’esprimere massima solidarietà al collega, reo solo di aver fatto il proprio
dovere, stigmatizza questa assurda sentenza, grazie alla quale la vittima si è trasformata in
carnefice.
Il SULPM oltre a mettere a disposizione il proprio studio legale per il procedimento di Appello,
darà attuazione a tutte quelle iniziative atte ad aiutare economicamente il collega colpito dalla
incomprensibile sentenza.
Si sollecita fin d’ora il Comando e l’Amministrazione Comunale ad attivarsi concretamente a
sostegno del proprio dipendente.
Appare evidente che Sentenze come questa demoralizzano e demotivano oltremodo il personale
impiegato giornalmente nel contrasto alla microcriminalità, significando che ancora una volta si
evidenzia l’assoluta mancanza di tutela degli operatori di Polizia, lasciati sistematicamente da soli
ad affrontare gli oscuri meccanismi della giustizia italiana.
MA,SIAMO SICURI CHE GIUSTIZIA SIA STATA FATTA?????
Milano, 17 Ottobre 2006
Il Segretario SULPM Milano città
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