
Originariamente Scritto da
albedo
L'altro giorno la pula mi ha fermato nei pressi di Predazzo, in pieno giorno, perché non avevo i fari accesi.

Non mi hanno fatto multe, anche perché per le altre cose ero perfettamente in regola, ma mi sono beccato la romanzina.
Mi sono andato a rileggere il codice della strada. A me risultava che i fari vanno tenuti accesi solo sulle autostrade e in alcune strade statali e/o di grande scorrimento (vedi FI_PI_LI o Variante Aurelia in Toscana).
L'articolo 153 del codice della strada parrebbbe darmi ragione:
http://www.patente.it/codice/153.htm
O voi massimi saccenti, che dite?

Art 152 comma 1 CdS: http://www.patente.it/codice/152.htm
Art 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l’uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna

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