
Originariamente Scritto da
Gravin
Art. 12
Sanzioni inerenti alla disputa delle gare
1. La societÃ* ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1, comma 1. Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori o sostenitori della societÃ*, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le societÃ*. La societÃ* ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuitÃ*, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere b), c), d), e). Se il fatto o la situazione è di particolare gravitÃ* si applica inoltre una delle sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere d) ed e).
2. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due societÃ* interessate quando la responsabilitÃ* dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe.
3. La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione sportiva di cui al comma 1 e la penalizzazione di un punto in classifica.
4. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolaritÃ* di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono:
a) dichiarare la regolaritÃ* della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara;
c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.
Al di fuori dei casi indicati, gli Organi di giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporne la ripetizione, ovvero l'effettuazione.
5. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla societÃ* che:
a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;
b) utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;
c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34 e 34 bis delle N.O.I.F..
La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F., determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attivitÃ* di calcio a cinque.
6. Non comportano la punizione sportiva della perdita della gara, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., ma le sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della societÃ*, dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori:
a) le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata e di prendere parte a gare di competizioni prima dell'etÃ* prevista per le competizioni stesse;
b) le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell’arbitro, salvo quanto previsto dal comma 5 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la societÃ* utilizzante;
c) le infrazioni e gli obblighi che comportino soltanto adempimenti formali.
7. Non si applica la punizione sportiva dalla perdita della gara nel caso in cui l'identitÃ* del calciatore, in relazione all'art. 71 delle N.O.I.F., sia accertata in sede di giudizio, ancorché i documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della societÃ*.
8. Alla societÃ* che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolaritÃ* imputabile alla stessa societÃ*, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori.
http://www.gazzetta.it/Calcio/Squadr...atteggia.shtml
ChissÃ* se fossero stati comminati tutti gli 0-3 a tavolino che la legge richiedeva ...

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