D.P.R. 1 luglio 1980.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino
"Barolo" Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Barolo" è riservata al vino rosso "Barolo", già riconosciuto a denominazione di origine controllata con D.P.R. 23 aprile 1966, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
(omissis)
Articolo 7.
Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte a preventiva cernita, se necessario, devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 12,50.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuate secondo i metodi tradizionali.
Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni e conservato per almeno due anni di detto periodo in botti di rovere o di castagno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
E’ consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di Barolo più giovane ad identico Barolo più vecchio o viceversa nella misura massima del 15%.
In etichetta, dovrà figurare il millesimo relativo al vino che concorre in misura preponderante.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Barolo", ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930.
Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da una apposita commissione, di norma presso l'istituto tecnico agrario statale specializzato per la viticoltura e l'enologia di Alba, dove ha sede la commissione stessa, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e degli enti interessati.
(omissis)
Articolo 13.
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita "Barolo" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a nonna dell'art. 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930.
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