https://www.figc.it/media/124084/cod...02-09-2020.pdf


Art. 8
Sanzioni a carico delle società1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, dellenorme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delleseguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni;
g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficacein termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte,nella stagione sportiva seguente;
h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altracompetizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque ilpassaggio alla categoria inferiore;
i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonisticaobbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati dicategoria inferiore;