..ed il grande onorevole Gaetano Pecorella,presidente delle Commissione Giustizia della Camera, nonchè "autore" della legge, va su tutte le furie..
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La legge era completamente incostituzionale: se non la bocciava Ciampi l'avrebbe fatto la Corte. Piuttosto mo' sono curioso: perché il Parlamento, dopo il rifiuto del Presidente può riapprovarla. Ma dato che il parlamento è in via di scioglimento (si diceva il 29, ma forse slitta di 15 giorni) mi sa che non ce la faranno.Originariamente Scritto da Gravin
Maurizio
Rome, Italy
41:53:22N, 12:29:53E
Originariamente Scritto da Jadan
Maurizio, aldilÃ* delle ideologie politiche, io non riesco a capire come si possa arrivare a tanto...
Leggete, signori..leggete..
Giustamente, come l'ha definita l'on Violante, questa sarebbe stata una legge CRIMINOGENA!!!!
Solo in Italia possono accadere queste cose..
Articolo 1: l'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Articolo 593. (Casi di appello) - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. - 2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda".
Articolo 2: - 1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: "quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula" sono soppresse.
Articolo 3: - 1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini".
Articolo 4: 1. L'articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Articolo 428 (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere) - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione: a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. 2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullitÃ* previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606. 3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127".
Articolo 5: 1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di lÃ* di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza".
Articolo 6: 1. L'articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Articolo 580. (Conversione del ricorso in appello). 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello".
Articolo 7: 1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile"; b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) se manca o è contraddittoria o è manifestamente illogica la motivazione".
Articolo 8: 1. All'articolo 652 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La sentenza penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la sentenza ha effetto quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltÃ* legittima".
Articolo 9: 1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. 2. L'appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione. Possono essere presentati nuovi motivi entro sessanta giorni. 3. Nel caso che sia annullata una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, si applica la lettera c) del comma 1 dell'articolo 623 del codice di procedura penale.
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meno male, è una legge allucinante...
stravolge tutto il sistema giudiziario, eliminando, di fatto, i tre gradi di giudizio.
assurdo, incommentabile.
Villar Perosa, B.ta Casavecchia (TO) 630 m
Villanova C.se (TO) 376 m slm
Un bel Salame in Culo!
Speriamo serva...
Cl.
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"S'è la notizia fossi confermata sarò zio."
Originariamente Scritto da Gravin
Come non riesci a capire, Gravin??
Ma non sai chi è il nostro Presidente del Consiglio e in quali rapporti è con la Giustizia???
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in realtÃ* era una legge per tutelare questa povera gente dagli assetati comunisti..la sinistra è riuscita ancora una volta, attraverso il capo bolscevico supremo Ciampi, a bloccare il povero Ilvio
Originariamente Scritto da kelvin
eh giÃ*, adesso mi si vuol far credere che la suddetta modifica avrebbe fatto comodo solo a berlusconi.....
e nemmeno ad uno dei nostri illuminati politici di sinistra!!!!!
comunque a mio parere bocciatura esemplare![]()
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