Dunque, rispondendo un pò a tutti
No, non ancora... lo sò che dovrei essere uno "spietato figlio di *******" (frase da film, in realtà sarei solo uno che manifesta i propri diritti), ma sapendo le difficoltà economiche della ditta non ho cuore di andare a chiedergli i soldi benchè miei e legittimi.
In ditta cmq siamo 8 operai + 5 segretarie (di cui tre sono la principale, sua figlia e sua sorella)
Non ho ben capito come si calcoli con le trattenute...
Ni... nel senso che loro non me li hanno dati, me li ha dati "sottobanco" a loro insaputa mia sorella che è una delle impiegate dell'ufficio...
Si, nella certificazione unica effettivamente è indicata una somma pari alle due già ricevute + l'eventuale terza che se data in somma uguale alle altre due completa perfettamente l'importo indicato nelle somme erogate durante l'anno... ergo manca quindi proprio quella di agosto
Non ho ben capito questa seconda parte... cioè, facendogli rettificare questo cosa otterrei? Una rata in meno (mi terrei le due già ricevute) ma tenendo la terza rata non erogata nel tfr in ditta?
Sono indicati come "Acconto indennità liquidazione" (Acc.Indenn.Liquidazione)
Scusa Buros non ho capito il sottobanco cosa vuol dire e come sia possibile farlo risultare in busta![]()
Sestriere 8/12/14
Fede http://webgis.arpa.piemonte.it/webme...DTOT=001191902
No, intendevo dire che la ditta avrebbe dovuto rilasciarmi un pezzo di carta in cui erano verificate le rate dell'anticipo ma non mi hanno mai dato nulla loro... il foglio col resoconto, che avrebbe dovuto darmelo la principale, me l'ha dato in realtà mia sorella senza però dirlo alla principale che quindi non sà che io ho il resoconto, tutto qui![]()
Esatto. Otterresti una minima garanzia, nel senso di lasciare traccia della situazione reale - poiché tu la terza tranche non l'hai incassata - anche agli enti (ti ricordo che è l'Inps che eroga il tfr se l'azienda fallisce). Ovviamente, escludendo sempre un'azione imminente di recupero in sede giudiziaria, che vuoi evitar3.
Se poi sei sicuro o hai garanzie certe che a breve ti pagheranno, puoi anche lasciare tutto così. Non è ortodosso, in quanto i redditi andrebbero dichiarati nell'anno in cui sono erogati/incassati, ma nessuno controllerebbe mai. Daltronde di casi simili credo ne esistano milioni.
I modelli fanno e disfanno. I santoni del web cianciano.
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Hai qualche pagina che dice che è l'Inps che eroga il tfr in caso di fallimento ?
Ho tre miei amici che l'hanno perso proprio perché la ditta era fallita e non ci sono stati cavoli per prenderlo , anche perché scusa se io decido di lasciare il tfr in ditta non vedo cosa centra l'Inps![]()
Sestriere 8/12/14
Fede http://webgis.arpa.piemonte.it/webme...DTOT=001191902
In caso di fallimento, l'INPS corrisponde il 100% del TFR grazie al Fondo di Garanzia appositamente istituito: non si perde nemmeno un centesimo.
Per farlo occorre insinuarsi al passivo del Fallimento medesimo trasmettendo, al Curatore designato (oggi - quasi dappertutto - esclusivamente tramite pec), apposita domanda di ammissione al passivo. Nella domanda occorre indicare gli estremi della procedura, il nome della società fallita, il nome del giudice delegato e gli estremi del lavoratore. E' necessario, soprattutto, provare il credito allegando idonea documentazione che attesti lo status di lavoratore dipendente (con relativa qualifica) ed il diritto alla percezione del TFR maturato e non corrisposto (così come da prospetto TFR che, in genere, viene consegnato con l'ultima busta paga). E' bene allegare, in ogni caso, anche la comunicazione di licenziamento. L'INPS indennizza anche le ultime tre mensilità non corrisposte dal datore di lavoro, purché le stesse rientrino nell'anno che precede la data della domanda volta ad ottenere la dichiarazione di fallimento.
Gli importi vanno chiesti in via privilegiata, ex art. 2751 bis n. 1 c.c., al netto dei contributi ed al lordo irpef (quest'ultimo aspetto riguarda gli stipendi).
I tuoi amici, a quanto pare, non si sono dati molto da fare .... . Consiglio loro di verificare lo stato di avanzamento della procedura per vedere se è fissata qualche udienza per la disamina dello stato passivo sulla scorta delle domande tardive ancora, eventualmente, trasmissibili.
Decorso un anno di tempo dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo (ovvero espletata l'ultima udienza per la disamina delle domande tardive depositabili 30 gg. prima della stessa), resta inibita ogni possibilità di insinuazione per l'accertamento ed il recupero del credito. L'unico appiglio sarebbe il deposito, prima della chiusura della procedura, di una domanda ultra-tardiva: in tal caso, però, ricade sul creditore l'onere di dimostrare che, per colpa non ascrivibile al medesimo, lo stesso non era venuto a conoscenza dell'apertura del fallimento.
In ogni caso, fatta l'insinuazione ed accertato il diritto del lavoratore da parte del Giudice Delegato (previa disamina del Curatore), il lavoratore diventa creditore della procedura ed ha il diritto di vedersi soddisfatto, in via privilegiata, rispetto a tutti gli altri creditori (esclusi i crediti in prededuzione). Sia che ci sia o non ci sia un attivo in grado di soddisfare il credito del lavoratore, quest'ultimo può comunque chiedere l'anticipazione all'INPS tramite del già citato Fondo di Garanzia. Per farlo occorrerà loggarsi, con apposito PIN, sul portale dell'INPS e compilare, online, l'apposita domanda. Stampata la ricevuta telematica di deposito, l'istante dovrà recarsi, al più presto, presso la competente sede territoriale ed ivi depositare la necessaria documentazione cartacea; id est:
- modello TFR/CL-BIS per l'attivazione del Fondo di Garanzia (rilasciato dal Curatore);
- stralcio dello stato passivo, conforme all'originale, depositato presso il Tribunale e dal quale risulti l'ammissione del credito (e relativo ammontare). Tale stralcio dovrà essere munito di dichiarazione di non opposizione al passivo - da parte di terzi - del credito richiesto dal lavoratore. Anche tale documentazione è, oggi, rilasciata dal Curatore;
- copia informe della domanda di insinuazione depositata dal dipendente;
- copia del documento di identità.
Verificata la sussistenza e la conformità di tutti i documenti richiesti, L'INPS ha l'obbligo di corrispondere l'importo entro giorni 60 dal ricevimento del cartaceo. Se non lo fa, occorre effettuare un sollecito a partire dal 61° giorno.
Notte.
Obsequium amicos, veritas odium parit.
Ti ha detto tutto Senmut. Una pagina a caso: INPS - Informazioni
l' art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l' Inps il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" - esteso col dl 80/92 alle ultime retribuzioni (artt.1 e 2) e anche alla previdenza complementare (art.5) - avente lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest' ultimo, nel pagamento del T.F.R. e/o delle ultime tre mensilità ai lavoratori subordinati, cessati dal lavoro, o loro aventi diritto. (art.2120 c.c.)
Col dlgs 19/8/2005 n. 186 adottato in attuazione della direttiva del Consiglio dell' Unione Europea 2002/74/CE del 23 settembre 2002 sono state regolamentate anche le situazioni "transnazionali".
In virtù della L. 88/89, il Fondo di Garanzia è confluito nella Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti.
CASI D'INTERVENTO
Il Fondo di Garanzia interviene in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a condizione che sia stato accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro.
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