Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedereai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva(jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprenderenella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione
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