TITOLO I
Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitivita, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di
settori produttivi
Articolo 1
(FinalitÃ* e ambito di intervento)
1. Gli articoli seguenti recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della ComunitÃ* europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'AutoritÃ* garante della concorrenza e del mercato e delle AutoritÃ* di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertÃ* di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attivitÃ* imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
2. Le disposizioni seguenti sono adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Articolo 2
(Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali)
1. In conformitÃ* al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertÃ* di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltÃ* di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data del presente provvedimento sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che
prevedono con riferimento alle attivitÃ* libero professionali e intellettuali:
a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societÃ* di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una societÃ* e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilitÃ*;
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.
3. Le norme deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) sono adeguate entro il 1 gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data sono in ogni caso mille per violazione di norma imperativa di legge.
Articolo 3
(Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale)
1. Ai sensi delle disposizioni del Trattato dell'Unione Europea in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertÃ* di concorrenza secondo condizioni di pari opportunitÃ* ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilitÃ* all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione, costituisce principio fondamentale dell'ordinamento nazionale lo svolgimento sul territorio italiano delle attivitÃ* economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attivitÃ* commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attivitÃ* commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali;
d) il rispetto di limiti riferiti a di quote di mercato predefmite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
e) la fissazione di divieti generali ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei casi di saldi di fine stagione e di vendite sottocosto.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con il comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il primo gennaio 2007.
Articolo 4
(Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attivitÃ* di produzione di pane)
1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilitÃ* dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono abrogate la legge 31 luglio1956, n. 1002 e la lettera b) dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attivitÃ* da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilitÃ* dei locali.
3. I comuni e le autoritÃ* competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22 commi 1,2, 5 lettera e), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Articolo 5
(Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci)
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, lettere d), e) e f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attivitÃ* di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9 bis della legge 16 novembre 2001, n.405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, secondo le modalitÃ* previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, in una parte della sua superficie ben definita e distinta dagli altri reparti, con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad
oggetto farmaci.
3. Lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione di ogni farmaco può essere liberamente determinato da ciascun distributore al dettaglio, purché sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 4 del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87,
convcrtito in legge 26 luglio 2005, n. 149 ed ogni altra norma incompatibile.
4. Alla lettera b) dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90% delle specialitÃ* in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilitÃ* del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista".
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è soppresso il seguente periodo: "che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge"; al comma 2 del medesimo articolo è soppresso il seguente periodo "della provincia in cui ha sede la societÃ*"; al comma 1, della lettera a) dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola
"distribuzione".
6. Sono abrogati i commi 5,6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le attivitÃ* di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale".
Articolo 6
(Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi)
1. Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore offerta, in linea con le esigenze della mobilitÃ* urbana, all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, o dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Fatta salva la possibilitÃ* di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica, i Comuni possono bandire pubblici concorsi, nonché concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l'assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica. Nei casi in cui i comuni esercitino la facoltÃ* di cui al primo periodo, i soggetti di cui all'articolo 7 assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere separatamente dalla licenza originaria. I proventi derivanti dall'assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti, in misura non superiore all'80% e non inferiore al 60%, tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola licenza. In ogni caso i titolari di licenza devono esercitare il servizio personalmente ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio, I comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatoli temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari."
Articolo 7
(Misure urgenti in materia di passaggi di proprietÃ* di beni mobili registrati)
1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono abrogati.
Articolo 8
(Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilitÃ* civile auto)
1. In conformitÃ* al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della ComunitÃ* europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti
massimi per l'offerta di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilitÃ* civile auto.
2. Le clausole contrattuali che legano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilitÃ* civile auto ad una o più compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi sono mille secondo quanto previsto
dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve sino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1 gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per
responsabilitÃ* civile auto.
Articolo 9
(Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari)
1. All'art. 23 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convcrtito con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti commi:
"3. Al fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione delle Regioni, delle Province e dei Comuni il collegamento al sistema informativo del Consorzio obbligatorio Infomercati, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convcrtito nella legge 8 agosto 1996, n. 421, secondo le modalitÃ* prefissate dal medesimo Ministero.
4. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive".
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convcrtito nella legge 8 agosto 1996, n. 421, è aggiunta la seguente lettera:
"d) effettuare, a richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari."
Articolo 10
(Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari)
1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico bancario è sostituito dal seguente:
" 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltÃ* di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo.
2.Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalitÃ* immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento dalla comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalitÃ* e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.
5. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare, contestualmente in pari misura, sia sui tassi debitori sia su quelli creditori."
Articolo 11
(Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni)
1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle Amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi;
2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Camere di commercio.
3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1993, n. 589 non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle Camere di commercio e dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.
Articolo 12
(Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale)
1. Fermi restando i principi di universalitÃ*, accessibilitÃ* ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attivitÃ* economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilitÃ*, i Comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito
comunale e intercomunale, sia svolto in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. I comuni sede di scali ferroviari, portuali e aeroportuali sono comunque tenuti a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubritÃ* ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilitÃ* urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalitÃ* non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformitÃ* ai principi di sussidiarietÃ*, proporzionalitÃ* e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri
abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalitÃ* di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica.
Articolo 13
{Integrazione dei poteri dell'AutoritÃ* garante della concorrenza e del mercato)
1. Al capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art.l4bis
Misure cautelari
1.Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'AutoritÃ* può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario ed opportuno, possono essere rinnovate.
3. L'AutoritÃ*, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.
Art.14 ter
Impegni
1. Fino alla decisione di cui all'articolo 15 che accerta la violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare degli impegni tali da far cessare l'infrazione. L'AutoritÃ*, qualora ritenga tali impegni idonei a far cessare l'infrazione, può renderli obbligatoli per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'illecito.
2. L'AutoritÃ* in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 può irrogare un sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3. L'AutoritÃ* può d'ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti."
2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunto dopo il comma 2, il seguente:
"3. L'AutoritÃ*, in conformitÃ* all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta in misura non superiore alla metÃ*".
Segnalibri