Ah beh ma per quello non c'è nulla da stupirsi.. Io parlavo esclusivamente della quantità di anni in proporzione al massimo previsto per quella pena... E poi vedremo i prossimi gradi di giudizio cosa riusciranno a togliere a quei tre anni e sei mesi..
E' da quando è nato lo Stato che le porcate compiute da gente dei suoi organi vengono coperte o ridimensionate..
Quello comunque secondo me è stato omicidio preterintenzionale, non volontario (doloso).. Non volevano ucciderlo, l'hanno picchiato fino alla morte...
E l'omicidio preterintenzionale è punito da 10 a 18 anni di carcere...
Non esiste solo l'omicidio colposo (causa indiretta di morte, tipo la mancanza di sistemi di sicurezza obbligatori in un dato luogo) e l'omicidio doloso (volontario)...
In mezzo c'è l'omicidio preterintenzionale e nemmeno nell'omicidio preterintenzionale è prevista la premeditazione...
La premeditazione è solamente un'aggravante esclusiva dell'omicidio doloso (volontario)...
Comunque mi sembra che in questo caso sia di un'evidenza imbarazzante il fatto che si trattasse di omicidio preterintenzionale:
E gli articoli 581 e 582 del Codice sono quelli relativi a percosse e lesioni! Più di così...Art. 584.
Omicidio preterintenzionale. Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Art. 581.Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Percosse.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Art. 582.Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Lesione personale.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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