Sarebbe anche tutto vero.
In verità col Decreto legge 8 marzo 2006, n. 75, il governo aveva variato quella legge:
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2006/72/8.htm
Art. 2.
Schede ed espressione del voto per l'elezione del Senato della
Repubblica
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11 del testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,
di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come
modificato dall'articolo 4, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n.
270, e' sostituito dal seguente:
«Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti
alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea
orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.».
((1-bis. All'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 533 del 1993, come modificato dall'articolo 4,
comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, la parola: «nel» e'
sostituita dalla seguente: «sul».))
2. La tabella A del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 533 del 1993, introdotta dall'allegato 2 alla legge
21 dicembre 2005, n. 270, e' sostituita da quella di cui all'allegato
2 al presente decreto.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, del
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica), come modificato dalla presente legge:
«3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a
cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche
essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B
allegate al presente testo unico e riproducono in
fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente
presentate nella circoscrizione. Sulle schede i
contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa
coalizione sono riprodotti di seguito, in linea
orrizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.
L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non
collegate, nonche' l'ordine dei contrassegni delle liste di
ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le
disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni
devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri tre.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 1993, n. 302, supplemento ordinario, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la
matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul
rettangolo contenente il contrassegno della lista
prescelta.».
- Per l'argomento della legge 21 dicembre 2005, n. 270,
vedasi nei riferimenti normativi all'art. 1.

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