sono molto contento del fatto che il Col. Giuliacci abbia affrontato il problemaOriginariamente Scritto da MarcoCdF
la qualità dell'aria è strettamente correlata alle condizioni meteorologiche
bisogna prendere dei provvedimenti e non è possibile nascondersi dietro il "tanto non si può fare nulla!"
le targhe alterne servono a poco, soprattutto quando il provvedimento viene preso in ritardo
con condizioni meteorologiche come quelle attuali ogni giorno il carico di polveri sottili presenti in atmosfera tende ad aumentare (le emissioni sono di gran lunga preponderanti rispetto alla rimozione per deposizione)
anche interrompendo le fonti di emissione non potremmo avere una immediata riduzione delle concentrazioni di particolato (nell'ipotesi di condizioni atmosferiche immutate)
per di più interrompendo solo parte di una delle fonti di emissione (il traffico non è infatti l'unica fonte) non si possono certo ottenere riduzioni spinte
ma io credo che i mancati aumenti devono essere considerati a tutti gli effetti dei miglioramenti
ciao
Molto interessante la situazione dell'altopiano svizzero (molto simile alle situazioni che spesso si presentano in pianura padana)
Inversione termica nel febbraio del 2003
Nel febbraio del 2003 si è creata al di sopra dell'Altopiano una goccia d'aria fredda, separata dalla sovrastante massa d'aria più calda in seguito alla formazione di stratocumuli (o nebbia alta) fra i 1200 e i 1500 m di altitudine.
Il 19 febbraio il limite di tali stratocumuli è sceso a 700 m, il che ha ridotto ancora di più la diluizione degli inquinanti presenti nell'atmosfera. Ciò ha dato luogo a concentrazioni elevate non solo di polveri fini (PM10) ma anche di diossido di azoto (NO2).
La situazione è poi migliorata a partire dal 25 febbraio grazie all'arrivo del föhn proveniente da sud, il quale, favorendo il rimescolamento delle masse d'aria, ha generato una diminuzione del livello di inquinamento.
(bellissimo questo grafico!!)
Le curve superiori mostrano la concentrazione di polveri fini (PM10) e di diossido di azoto (NO2) nel febbraio del 2003 a Berna. Il valore limite giornaliero è di 50 microgrammi per metro cubo.
Le colonne misurano invece la differenza di temperatura tra
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- la stazione di Berna, posta a 530 m s.l.m.,
- e quella di Chaumont, situata ad un'altitudine di 1140 m.
In condizioni di inversione termica, la differenza di temperatura fra montagna e valle è minima. In casi estremi le stazioni di montagna possono addirittura registrare temperature superiori rispetto alla valle. La temperatura media annua rilevata a Chaumont è inferiore di 4 gradi rispetto a quella di Berna.
Qui in Trentino ancora nessuna notizia, ma giÃ* si parla, per Novembre, di targhe alterne a Trento...
la situazione inizialmente prevista viene confermata
ancora nubi basse principalmente dalla pianura alle Prealpi
scarso rimescolamento degli strati inferiori dell'atmosfera
volendo applicare i provvedimenti per le targhe alterne pare ovvio che il momento giusto sia questo
che senso ha programmarle?
ciao
Ecco quali sono le misure consigliate dagli svizzeri:
In condizioni di smog possono inoltre essere adottate delle misure supplementari, le quali tuttavia contribuiscono ad alleviare e non a risolvere il problema. Eccone alcune:
- vietare la circolazione dei veicoli altamente inquinanti (norme EURO 0);
- disporre la circolazione a targhe alterne;
- introdurre limitazioni della velocità in autostrada per tutti i veicoli;
- chiudere al traffico motorizzato individuale di alcune zone per un determinato periodo di tempo;
- vietare i fuochi all'aperto;
- vietare l'utilizzazione di impianti a combustione a legna nelle economie domestiche nonché nell'industria e nell'artigianato;
- ridurre le tariffe dei trasporti pubblici.
i limite vigenti per la svizzera sono molto severi
il limite giornaliero (concentrazione media) è pari a 50 microgrammi/m3 (come da noi)
tale limite non può essere però superato per più di 7 volte!
Spero vivamente che nelle nostre zone gli euro0 siano pochi (ovviamente ad eccezzione dei veicoli pesanti)
PelatodiMtimangioilcuore
Originariamente Scritto da gb
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se gli italiani non fossero così pigri non ci sarebbe bisogno di targhe alterne!
la legislazione italiana cosa prevede? se non ricordo male blocco totale anche in giorni lavorativi se la soglia viene superata per 15 giorni consecutivi?
Altrimenti a discrezione delle giunte?
Volevo complimentarmi con gianluca x la qualitÃ* di questi interventi in merito alla qualitÃ* dell'aria-polveri etch,condizioni che tutti pagheremo con gli interessi sicuramente, questa è anche meteorologia, seriamente!!!
grazie da snoww
2. I sindaci dei comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli articoli 7 e 8 del decreto
legislativo n. 351/99. in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o
delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei programmi di
cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della circolazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a)
e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermi restando i poteri attribuiti al Sindaco da altre
disposizioni del decreto legislativo n. 285/92 ed i poteri previsti dell’articolo 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e dall’articolo 54, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 267.
articolo 7, comma 1, lettere a)
e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4 (1);
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali (1) (2);
Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
aggiungo gli artt. 7 e 8 previsti dal decreto legislativo n. 351/99
Art. 7.
Piani d'azione
1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'articolo 6, ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o piu' inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorita' competente alla gestione di tali situazioni di rischio.
2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinche' sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attivita', ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
Art. 8.
Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono piu' alti dei valori limite
1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'articolo 6, alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:
a) i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi tra il valorelimite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.
2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati di cui al comma 1, lettera a).
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di piu' inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione.
4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico e agli organismi di cui all'articolo 11, comma 1, e riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o rischia di essere superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali interessati, provvede alla consultazione con le autorita' degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di risolvere la situazione.
7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino piu' regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi piani.
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