Che sia un pirla non c'è dubbio. Perchè però non applicare il codice penale?
Si potrà non essere d'accordo con l'esistenza della "Religione di Stato", ma la legge, giusta o no, esiste! Magari gli passa la voglia di fare il pirla!

Titolo IV: DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETA' DEI DEFUNTI
Capo I: DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI
Art. 402 Vilipendio della religione dello Stato
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato e' punito con la reclusione fino a un anno
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Art. 403 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone
Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, e' punito con la reclusione fino a due anni.
Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendo di un ministro del culto cattolico.

Art. 404 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose
Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico.

Art. 405 Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico
Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione fino a tre anni.

Art. 406 Delitti contro i culti ammessi nello Stato
Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404, e 405 contro un culto ammesso nello Stato, e' punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena e' diminuita.