13enne "facile"? Sempre stupro

Cassazione:Grave anche se consenziente


Non rientra nell'ipotesi di "minor gravitÃ* del reato" la violenza sessuale commessa da un uomo maturo su una minorenne, nonostante quest'ultima sia consenziente al rapporto e molto "disinibita". Lo ha sottolineato la Cassazione confermando la condanna a 5 anni di reclusione nei confronti di un uomo di 54 anni che aveva avuto rapporti con una ragazzina di 13 anni e 10 mesi, dalla "particolare disponibilitÃ*".
Proprio per la disinibizione della ragazzina l'uomo riteneva meno grave il suo comportamento ma gli "ermellini" non sono stati dello stesso avviso.
In particolare, la III sezione penale della Cassazione - con la sentenza 34120 - ha confermato la correttezza della decisione con la quale la Corte d'appello di Cagliari, il 29 gennaio 2004, ha inflitto cinque anni di carcere a un uomo di Sassari, Gian Paolo ''per aver compiuto atti sessuali, consistiti anche in congiunzioni carnali, con una minorenne consenziente che non aveva ancora compiuto 14 anni'', reato punito dall' art.609 quater del Codice penale. Il violentatore è stato anche condannato a risarcire il danno alla giovane vittima.
Per la Corte d'appello, il comportamento di Gian Paolo non rientrava nell' ipotesi della minore gravitÃ*, nonostante - come ha sostenuto l'uomo anche nel ricorso in Cassazione - la ragazzina fosse molto intraprendente e dimostrasse più della sua etÃ*. Per i magistrati di Cagliari, queste circostanze sono soltanto servite a concedere all' imputato le attenuanti generiche, che hanno portato alla riduzione, di un anno, della condanna emessa in primo grado dal tribunale di Nuoro il 14 maggio 2002. Nella decisione della Corte d'appello la Suprema corte non ha rinvenuto ''nessuna contradditorietÃ*" nella motivazione, che ha ''posto in evidenza la particolare intraprendenza della ragazza (che si era procurata addirittura il luogo più adatto per gli incontri amorosi e si allontanava dalla propria cittÃ* per andare a casa dell' imputato), unita al comportamento che lei aveva tenuto e che era ''eufemistico definire come disinibito e disinvolto'', congiunto anche ad una ''apparente maturitÃ* psicofisica e particolare disponibilitÃ* e spigliatezza''.
Per i giudici di Piazza Cavour, queste circostanze sono state legittimamente ritenute ''rilevanti ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche'' e ''irrilevanti, o quantomeno non decisive, ai fini del riconoscimento delle ipotesi di minore gravita'''. Con riferimento alla negazione della minore gravitÃ* del fatto, la Cassazione osserva che il verdetto dei giudici di Cagliari ha ''esattamente tenuto conto soprattutto dell'entitÃ* della compressione della libertÃ* sessuale e del danno arrecato alla vittima anche in termini psichici'', osservando che era ''irrilevante la circostanza che non vi era stata violenza o minaccia o abuso di autorita'''.
Aggiungono, inoltre, i supremi giudici, che ''correttamente'' è stata negata la minor gravitÃ* della violenza dal momento che ''nonostante la ragazza fosse stata consenziente, era stata un'esperienza pur sempre traumatica, in considerazione del fatto che si era trovata ad avere il primo rapporto sessuale completo quando aveva soltanto 13 anni e 10 mesi (con un coinvolgimento anche affettivo e con una delicata estrinsecazione della personalita') e soprattutto considerando il fatto che cio' era avvenuto da parte di un adulto''. Il quale, invece, avrebbe dovuto avere - prosegue la Cassazione - ''una sorta di obbligo morale di protezione e una particolare cautela nei confronti della minore, evitando appunto che vivesse l'esperienza pur sempre traumatica della deflorazione con un uomo maturo''. In conclusione, tutte queste ''considerazioni'', sviluppate dalla Corte d'appello di Cagliari, hanno fatto sì che la Cassazione abbia ritenuto ''fornita di una congrua, specifica ed adeguata motivazione'' la sentenza contestata da Gian Paolo D. anche per quanto riguarda ''la determinazione della pena''. L'imputato aveva giÃ* numerosi precedenti penali specifici. Così il ricorso del violentatore è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.