sì
no
questo è quanto recita parte della legge sulla privacy (fermo restando che è fuor di ogni ragionevole dubbio che i dati di cui stiamo discutendo NON siano sensibili)Art. 12. Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non e' richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;e) e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25;f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;g) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere;h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Visto che vige il principio che "la legge non ammette ignoranza" e visto che una legge sulla pubblicabilità dei dati esiste, anche non essendo giurista e/o avvocato, credo che il comma 1, lettere a), b) e c) fughino qualsiasi dubbio.
Al più sarebbe da rimproverare a Visco il fatto che abbia provveduto ad utilizzare un'altro mezzo di pubblicazione senza accertarsi dell'esistenza di adeguata regolamentazione di accesso agli stessi.
Qui però mi sorge un dubbio: è vero che l'accesso agli elenchi cartacei è regolamentato?
Ovvero, se vado in comune o all'egenzia delle entrate, c'è qualcuno che annota chi sono e che cosa ho visto e che magari controlli se prendo appunti o fotografo gli elenchi?
Albedo, in virtù della tua esperienza in tal senso, puoi ragguagliarci a tal proposito?
In sostanza credo che la questione "è giusto o no pubblicare" sia mal posta visto che legge del 73 e privacy non sembrano cozzare...
Forse è più il caso di chiedersi (quoto Faina) che cavolo fa il Garante per prevenire situazioni simili....
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