Domenico Ferrara
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art 659 codice penale
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila (162 bis, 654, 657, 703).
2. Si applica l’ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità (162).
Il difficile è dimostrare qual'è il livello al di sopra del quale c'è il disturbo.
Se il tuo amico è il solo a protestare non gli consiglio questa strada. Diversa è la cosa se sono più vicini a denunciare il disturbo.
Ciao
Marco Pietroni
Montemarciano An
Come è già stato detto ci sono delle normative apposite, anche abbastanza rigide, che stabiliscono un limite in decibel (differenziato tra abitazioni private, luoghi pubblici ed industrie). Ora non ricordo a quanto ammonti tale limite, perché studiai l'argomento parecchio tempo fa, ma mi pare che per il privato ammonti a 50-60 db, valore che comunque deve essere misurato tramite strumenti appositi![]()
"La meteorologia è una scienza inesatta, che elabora dati incompleti, con metodi discutibili per fornire previsioni inaffidabili" (A. Baroni)
Questo è vero ma l'articolo del CP parla generalmente di "disturbo" senza definire i limiti.
Ai sensi del codice penale basta che si dimostri che quel rumore disturba, per essere reato; cosa, ripeto, difficile perché la soglia è soggettiva e a meno di essere in tanti è una battaglia persa in partenza.
Ciao
Marco Pietroni
Montemarciano An
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