Camera dei Deputati: ridotti a 518 i deputati più deputati a vita (ex presidenti della Repubblica e non più di 3 nominati). Approvazione del Regolamento interno a maggioranza di tre quinti dei votanti. EtÃ* minima per essere eletti: ridotta a 21 anni.
Senato Federale della Repubblica: ridotti a 252 i senatori eletti a livello regionale contestualmente ai rispettivi Consigli regionali. Devono avere legami di appartenenza alla Regione per la quale vengono eletti. EtÃ* minima per essere eletti: ridotta a 25 anni.
Regioni: potestÃ* legislativa esclusiva in materia di organizzazione scolastica (e parte dei programmi scolastici di interesse specifico regionale)
Definizione delle competenze regionali trasferendo all’esclusiva competenza statale importanti materie di interesse nazionale ( tra cui energia, infrastrutture, sicurezza sul lavoro).
Attuazione, graduale (non in 3 anni), del federalismo fiscale previsto dalla precedente riforma per gli enti locali, (autonomia finanziaria di entrata e di spesa, risorse autonome,
fondo perequativo (fondamentale) per territori con minore capacitÃ* fiscale, destinazione di risorse aggiuntive in casi determinati.
Governo: può impugnare una legge regionale, che ritenga pregiudichi l’interesse nazionale, davanti al Senato federale che rinvia la legge alla Regione per la rimozione della causa d'impugnazione. In caso negativo la legge viene sottoposta al Parlamento in seduta comune che a maggioranza assoluta, può proporre al Capo dello stato l'annullamento parziale o totale della legge.
Clausola di supremazia: lo Stato può sostituirsi agli enti locali nel caso di mancata emanazione di norme essenziali.
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