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Vento fresco
Re: Quesito...ferie-malattia.....
Art. 359 - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica
necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui
esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando
dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne prestando un pubblico
servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della
pubblica Amministrazione.
(fonte http://www.usl4.toscana.it/dp/isll/lex/cp_l2.htm#L2t2c3
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