La parola al legale,che sarei io.
L'art.122 c.c. stabilisce che l'errore sulle qualità personali dell'altro coniuge è da ritenersi essenziale(ed è, pertanto,causa di annullabilità del matrimonio civile)se,tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge,si accerti che quest'ultimo non avrebbe acconsentito a sposarsi se le avesse conosciute,ove l'errore riguardi l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o DEVIAZIONE SESSUALE tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale.
Da notare che cià che giustifica l'annullabilità(e quindi, l'annullamento) NON E' LA MALATTIA in sè ma l'errore del coniuge,che si è indotto al matrimonio senza conoscere l'esistenza della malattia o della deviazione sessuale o che la conosceva ma non ne comprendeva l'influenza sullo svolgimento della vita sessuale(v. sentenza Cassaz. Civ. 14-04-1994,n.3508).
E' interessante notare che nel ns. ordinamento civile l'incapacità di procreare NON è di per sè stessa causa di nullità ma può assumere rilevanza come errore di un coniuge sulle capacità procreative dell'altro,ove si accerti che senza di esso non sarebbe stato prestato il consenso al matrimonio(sentenza Cassaz. 28-11-1987, n. 8851).
Da notare che anche in diritto canonico l'esistenza di malattie o anomalie o deviazioni sessuale assume rilevanza ma in modo un pò diverso,giacchè rileva in termini di nullità del matrimonio religioso,che di per sè non è mai annullabile ma solo-eventualmente-nullo "ab origine".Anche in diritto canonico,tuttavia,l'esistenza di un errore essenziale rileva ma come causa di nullità.In sostanza,è come se il matrimonio non fosse mai stato celebrato.
Segnalibri