no, non vale solo per il dolo ma anche per l'errore, cioè la mancanza di conoscenza dell'infertilità del coniuge. Quindi il matrimonio è annullabile civilmente anche ( oltre al caso di mala fede dell'altro nubendo, ma di cui non si era a conoscenza ) se c'era buona fede di entrambi o di uno solo degli sposi al momento della celebrazione del matrimonio stesso, mala fides superveniens non nocet
Ultima modifica di domenicix; 01/05/2011 alle 10:55
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Insomma nonostante ti abbia postato chiaramente l'articolo del codice civile che elenca i motivi dell'annullamento insisti, ora la chiamo con il suo nome così non potrai uscirtene con minchiate associate su presunti intellettuali, con 'sta stronzata.
Beh, stronzata era quando l'ho detto la prima volta e tale resta.
P.S.
Ovviamente però c'è sempre la possibilità che 'sti intellettuali da 4 soldi si sbaglino.
Ergo potrai tranquillamente citare l'ultima sentenza che citi un annullamento per questo motivo senza dolo ...
Neutrofilo, normofilo, fatalistofilo: il politically correct della meteo
27/11: fuori a calci i pregiudicati. Liberazione finalmente.
in quell'articolo (art 122 C.C.) si parla di errore infatti, vattelo a rileggere
Errore sulle qualità essenziali, purchè si dimostri che l'altro coniuge non avrebbe prestato il suo consenso al matrimonio se avesse conosciuto esattamente le effettive caratteristiche e qualità dell'altro/a.
E sempre che non ci sia stata coabitazione per oltre 1 anno dopo aver scoperto l'errore
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Molto volentieri.
Art. 122 comma I
l) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
Spiegami un po' come la sterilità (visto che si parla di sterilità e non di impotenza) pregiudichi la vita coniugale. Mi raccomando: fallo pure dalla piattaforma se il trampolino da 3 m non è abbastanza ...
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La parola al legale,che sarei io.
L'art.122 c.c. stabilisce che l'errore sulle qualità personali dell'altro coniuge è da ritenersi essenziale(ed è, pertanto,causa di annullabilità del matrimonio civile)se,tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge,si accerti che quest'ultimo non avrebbe acconsentito a sposarsi se le avesse conosciute,ove l'errore riguardi l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o DEVIAZIONE SESSUALE tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale.
Da notare che cià che giustifica l'annullabilità(e quindi, l'annullamento) NON E' LA MALATTIA in sè ma l'errore del coniuge,che si è indotto al matrimonio senza conoscere l'esistenza della malattia o della deviazione sessuale o che la conosceva ma non ne comprendeva l'influenza sullo svolgimento della vita sessuale(v. sentenza Cassaz. Civ. 14-04-1994,n.3508).
E' interessante notare che nel ns. ordinamento civile l'incapacità di procreare NON è di per sè stessa causa di nullità ma può assumere rilevanza come errore di un coniuge sulle capacità procreative dell'altro,ove si accerti che senza di esso non sarebbe stato prestato il consenso al matrimonio(sentenza Cassaz. 28-11-1987, n. 8851).
Da notare che anche in diritto canonico l'esistenza di malattie o anomalie o deviazioni sessuale assume rilevanza ma in modo un pò diverso,giacchè rileva in termini di nullità del matrimonio religioso,che di per sè non è mai annullabile ma solo-eventualmente-nullo "ab origine".Anche in diritto canonico,tuttavia,l'esistenza di un errore essenziale rileva ma come causa di nullità.In sostanza,è come se il matrimonio non fosse mai stato celebrato.
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